Statuto dell’Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch 

Art.1 – È costituita l’“Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch”, è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto. Essa può aprire sedi su tutto il territorio Nazionale.

Art.2 – L’Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch persegue i seguenti scopi: promuovere la ricerca, la formazione, la formazione per il personale della scuola di ogni ordine e grado, la divulgazione, gli scambi e le attività nell’ambito della Psicocinetica, scienza del movimento umano applicata allo sviluppo della persona, oltre a relazionare con Enti ed Associazioni private, statali o a compartecipazione statale, sul territorio nazionale e/o internazionale, in particolare con l’Association Européenne de psychocinétique Jean Le Boulch. La psicocinetica, scienza sistemica ed evolutiva, le cui basi sono state poste dal dott. Jean Le Boulch, prende in considerazione l’insieme delle scienze biologiche ed umane. Si fonda sulla conoscenza delle leggi dello sviluppo umano e mira a conciliare lo sviluppo funzionale con la capacità di relazionarsi in modo costruttivo con gli altri.

Art.3 – L’Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti; attività di formazione: corsi di formazione e/o aggiornamento teorico, pratico, di perfezionamento, istituzione di gruppi di lavoro e di ricerca per il personale della scuola di ogni ordine e grado o solo a titolo enunciativo e non esaustivo per docenti, operatori, insegnanti, formatori, educatori, rieducatori, terapeuti, professionisti; promuove l’attività di formazione permanente dei propri iscritti e di soggetti terzi per il cui raggiungimento si avvale di una struttura tecnico scientifica. I corsi possono essere svolti in modalità tradizionale in aula, e/o e-learning, e/o con il supporto di materiale audio e/o audio-video; attività editoriale: pubblicazione di libri, giornali, bollettini, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art.4 – Può aderire a quegli organismi nazionali ed internazionali che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

Art.5 – L’Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch è aperta a tutti coloro che, interessati alle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed intendono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali.

Art.6 – I soci si dividono nelle seguenti categorie: – soci ordinari: persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, la quale non è frazionabile né risarcibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. Le quote potranno essere differenziate secondo criteri oggettivi stabiliti dal consiglio direttivo, e verranno definite di anno in anno e inserite nel regolamento annuale dei soci. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, di partecipazione alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega, di eleggere ed essere eletti negli organi sociali. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione, e al pagamento della quota sociale. – soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. – soci sostenitori: sono tutti coloro i quali desiderano contribuire finanziariamente all’oggetto dell’Associazione, sia persone fisiche che giuridiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono rivestire cariche sociali e non sono titolari degli obblighi e dei privilegi sanciti da questo articolo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile neanche a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L’ammissione dei soci è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Art.7 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi od al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I soci espulsi potranno ricorrere per iscritto, contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.

Art.8 – La qualità del Socio si perde per: – Decesso; – Mancato pagamento della quota sociale da parte di che è tenuto a osservare questo adempimento: la decadenza avviene su decisone del Consiglio Direttivo trascorsi i sei mesi dal termine previsto per il versamento della quota sociale annuale; – Dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; – Esclusione: qualora il Socio non operi in conformità ai fini statutari, compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e lesivi dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato tramite mail all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Art.9 – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: – beni, mobili ed immobili; – contributi; – donazioni e lasciti; – rimborsi; – attività marginali di carattere commerciale e produttivo; – ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti da quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione, l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.10 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti per poter essere consultato da ogni associato.

Art.11 – Gli organi dell’Associazione sono: – l’Assemblea dei soci; – il Consiglio direttivo; – il Presidente; – il Collegio dei Probiviri; – il Collegio dei Revisori.

Art.12 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: – elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori, il Collegio dei probiviri; – approva il bilancio preventivo e consuntivo; – approva il regolamento interno. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti sia in prima sia in seconda convocazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all’Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto. E’ possibile tenere le riunioni dell’assemblee, con i soci dislocati in più luoghi, anche distanti, collegati tra loro mediante sistemi audio e/o audiovisivi, purché risulti che il presidente ed il segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi, e che ci sia la possibilità di discutere, tramite il confronto, l’esame di documenti, la votazione e comunque la corretta formazione delle delibere. La convocazione delle assemblee è fatta per iscritto, a mezzo lettera inviata per posta elettronica (email). La convocazione deve specificare il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

Art.13 – Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 (tre) membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art.14 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch. Si riunisce ogni qualvolta se ne dimostra la necessità, e comunque almeno una volta per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso. Esso può essere convocato a richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno otto giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione è fatta per iscritto, a mezzo lettera inviata per posta elettronica (email). La convocazione deve specificare il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: – predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; – formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; – elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; – elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; – stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art.15 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni dallo stesso ricoperte, spettano ad un componente del Consiglio direttivo nominato dal presidente stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art.16 – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. La nomina di detto organo sarà resa esecutiva solo là dove per due anni consecutivi vengano superati € 100.000,00 di ricavi. Esso verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art.17 – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione.

Art.18 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662. Art.19 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Art.20 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di associazioni no profit.